Quanto dura un ergastolo

Per l’ergastolano la libertà non sarà mai più un diritto, tutt’al più potra essere una concessione.

Come i vecchi ergastolani speravano nella grazia, i nuovi sperano nella liberazione condizionale, trascorsi 26 anni di reclusione. Ma la liberazione condizionale non è un diritto, è una concessione, una possibilità, la cui realizzazione dipende dalla discrezionalità dell’autorità giudiziaria preposta a sorvegliare l’esecuzione della pena, che osserva e valuta il comportamento del condannato e spesso misura il suo pensiero. Gli ergastolani vivono pertanto la consapevolezza di non poter mai decidere della loro esistenza. Essa è infatti, fin dal momento della sentenza, nelle mani di un’autorità che la gestisce in base a procedure imprevedibili. Questa modalità discrezionale è un altro preciso dispositivo che qualifica il potere sull’ergastolano come un potere assoluto.

Come la quotidianità della reclusione descritta da Annino Mele ci illustra: se anche il recluso si comporta così come l’istituzione vuole, non è detto che a ciò corrisponda un miglioramento della sua condizione, né tanto meno che si apra una prospettiva di libertà.

Lo sanno bene la stragrande maggioranza delle persone recluse da più di 26 anni all’ergastolo che, pur godendo già della semilibertà, e pur aderendo ai criteri richiesti per l’ottenimento della liberazione condizionale, la inseguono ancora come un miraggio. Sta di fatto che a questo potere l’ergastolano non può nemmeno sottrarsi perché il suo sogno di libertà, non avendo lui alcun fine pena, dipende unicamente da una concessione istituzionale.

Il recluso all’ergastolo dipende totalmente dall’istituzione. Si potrebbe dire che se con la pena di morte lo Stato toglie la vita ad una persona, con l’ergastolo se la prende. Ci sono inoltre reclusi condannati per alcune categorie di reato per le quali attualmente non è prevista la concessione di nessun tipo di beneficio; per questi reclusi la condanna all’ergastolo risulta fissa e immodificabile.

Il mito dell’ergastolo virtuale sembra essere stato creato per salvaguardare l’istituto dell’ergastolo dalla contestazione della sua palese incostituzionalità. Indicando l’art. 27 della Costituzione italiana la funzione rieducativa della pena, non era possibile mantenere l’ergastolo come pena immodificabile, allora si è pensato di camuffarlo, ampliando il sistema delle concessioni.

Gli storici ed i giuristi più critici hanno evidenziato però questo mascheramento: “Per fingere di andare avanti siamo dovuti tornare indietro, cioè per fingere di adeguarci, di eliminare l’ergastolo, lo abbiamo dovuto trasformare così come lo concepiva la Chiesa: abbiamo tolto la fissità della pena. La Chiesa, quando condannava all’ergastolo, lasciava la persona in carcere a sua completa disposizione.

Così è oggi: la libertà di un ergastolano dipende dal giudice di sorveglianza, e prima ancora, dal personale di custodia che è quello che concretamente ‘vede e fa’. Ecco perché dico che per fingere di andare avanti siamo tornati indietro. Per poter costituzionalizzare l’ergastolo, dalle pene fisse ideate dall’illuminismo, siamo tornati alle idee arbitrarie dell’inquisizione”.

[Nicola Valentino, introduzione a Annino Mele, MAI, Sensibili alle foglie, 2005]

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Questo breve post, come quelli che lo precedono e quelli che seguiranno, sono un contributo alla campagna per l’eliminazione del regime del 41bis e dell’ergastolo ostativo.

Si tratta per lo più di brani tratti da libri di cui consiglio comunque l’acquisto e la lettura integrale. La mia speranza è che questi piccoli estratti riescano, per quanto possibile, a dare un’idea di quel che si può fare in nome dell’amministrazione della giustizia, in particolare quando si sceglie di intervenire a posteriori ossia mirando l’autore dell’atto indesiderato, senza il minimo interesse alle ragioni, personali o sociali, della genesi di tali atti.

Evidentemente la ricerca delle cause rischierebbe di sollevare delle questioni troppo scomode o complesse per gli equilibri del progresso borghese.

Queste pagine vogliono essere un cotributo di solidarietà allo sciopero della fame di Alfredo Cospito, Anna, Juan e Ivan, contro il 41bis e l’ergastolo ostativo.

Qui una parzialissima rassegna stampa sullo sciopero della fame di Alfredo

dicembre 2022


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